Art. 6.
(Caratteristiche chimico-fisiche della benzina venduta nelle aree comunali).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2009 tutte le benzine distribuite nelle aree comunali devono avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per cento in volume e un contenuto massimo consentito di idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.
      2. Il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali. Tali controlli sono attuati utilizzando i metodi di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo Unichim n. 1135 (edizione maggio 1995).
      3. L'immissione al consumo nelle aree comunali di benzine non rispondenti a

 

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quanto stabilito al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.